Riferimento normativo:
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
ACCESSO CIVICO
(Art. 5, c. 1 e c 2, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90; linee guida ANAC FOIE)
In questa sezione sono riportati i documenti e le informazioni previste dall’articolo 5 comma 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche (decreto legislativo n. 97 del 2016) “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, dall’articolo 2 comma 9-bis Legge 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, dalla legge 241/90 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e dalle Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016).
In particolare, prevede, al comma 1, l’accesso civico relativo ai dati, documenti e informazioni che l’amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul sito web. L’art. 5, comma 2, invece, concerne il cosiddetto accesso generalizzato, attivabile da chiunque e avente ad oggetto tutti dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i limiti previsti dall’art. 5-bis del D. Lgs. 33/2013 (introdotto dal D. Lgs. 97/2016).
In particolare, si distingue tra:
ACCESSO DOCUMENTALE (l. 241/90)
Diritto di accedere attraverso la visione o l’estrazione di copia di atti e documenti amministrativi formati o detenuti dall’Ordine, ai sensi degli artt. 22 e seguenti L. 241/90. purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse diretto, concreto e attuale rispetto al documento stesso. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli afferenti all’accesso civico (generalizzato e semplice).
ACCESSO CIVICO SEMPLICE (Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi del decreto trasparenza.
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (Art. 5, c 2, d.lgs. n. 33/2013)
Diritto di chiunque di accedere a dati, documenti ed informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti al regime di riservatezza di cui all’articolo 5 bis del decreto trasparenza.
Responsabili e indirizzi
Il Responsabile della trasparenza:
Direttore Generale Valsecchi Elisabetta
L’indirizzo di posta elettronica cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:
trasparenza@cfpcanossa.it
enaclombardia@pec.enaclombardia.it
Titolare del potere sostitutivo:
Legale Rappresentante Galimberti Anna.
enaclombardia@pec.enaclombardia.it
Documenti:
- Regolamento accesso civico
- Registro accesso civico
- Registro accesso generalizzato
- Modulo istanza di accesso civico generalizzato
- Modulo riesame accesso civico generalizzato
- Modulo accesso civico semplice
- Modulo accesso amministrativo