D.Lgs. 231/01 – Responsabilità amministrativa di Società ed Enti

D.Lgs. 231/01 – Responsabilità ammnistrativa di Società ed Enti

Regione Lombardia, con il decreto n. 5808 dell’8/06/2010 recante l’approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di accreditamento ha definito come requisito obbligatorio per l’inserimento e la permanenza nell’albo regionale, per tutti gli enti operanti nell’ambito dei servizi di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro, l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01, di un Codice Etico e la nomina di un Organismo di Vigilanza.
In questo modo la Regione intende introdurre nell’esistente sistema di controllo e di monitoraggio un’ulteriore garanzia dell’efficienza e della trasparenza dell’operato degli enti con lo scopo di migliorarne l’organizzazione e l’efficacia di funzionamento.

Il Consiglio di amministrazione di Fondazione ENAC LOMBARDIA – C.F.P. CANOSSA ha approvato nella seduta del 22/12/2010:

  • il Modello di organizzazione, gestione e controllo (Parte Generale e Parte Speciale)
  • la Mappatura dei rischi 
  • il Codice Etico

Il modello è stato nel tempo aggiornato. Attualmente è in vigore la revisione 20/07/2023. Anche il codice etico è stato aggiornato (versione in vigore del Codice etico aggiornamento del 20/07/2023)

Ha inoltre proceduto alla nomina dell’Organismo di Vigilanza (OdV).
Attualmente l’Organismo di Vigilanza, rinnovato nel mese di Dicembre 2022 per il triennio 2023-2025 è costituito da:

  • Madre Antonella Rocca (Presidente)
  • Renzo Olivieri

L’OdV è il soggetto a cui è affidato il compito di vigilare sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel modello e sulla sua efficacia ed effettiva capacità di prevenire la commissione di reati nonché di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel Codice Etico.
La Fondazione ha predisposto un indirizzo di posta elettronica per qualsiasi segnalazione rivolta all’Organo di Vigilanza relativa a violazioni o sospetti di violazione del codice Etico o delle prescrizioni del Modello organizzativo.

L’indirizzo è: odv@cfpcanossa.it
Le segnalazioni dovranno essere fornite esclusivamente in forma NON anonima e dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono un’ipotesi di violazione del Codice.
L’Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza dell’identità dei segnalanti.
Con l’entrata in vigore del  Modello Organizzativo (22/12/2010) e delle relative procedure (31/03/2011), tutti i soggetti che a vario titolo instaureranno rapporti con la Fondazione (per forniture, consulenze, collaborazioni, ecc.) dovranno prendere visione del modello, attenersi alle indicazioni contenute e sottoscrivere la dichiarazione allegata.
A tutti coloro che alla data di entrata in vigore del Modello avevano già in essere dei rapporti contrattuali con la Fondazione è stata inviata un’apposita comunicazione formale.

A proposito dei reati contro la personalità individuale, in particolare, nei confronti di minori, è richiesto ai Dipendenti il rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela dei minori. Per tutti coloro che nell’espletamento del loro incarico avranno rapporti con tali soggetti, l’Ente procederà alla richiesta del “Certificato Penale del casellario giudiziale” come previsto dal DPR 14/11/2002 n. 313 art.25-bis.

LA DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING

Cos’è il Whistleblowing

Il whistleblowing è il sistema di Segnalazione, tutela e protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo.

Il sistema di whistleblowing, così definito, è disciplinato dalle disposizioni normative di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, attuativo della Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

Chi può segnalare

Il segnalante è la persona fisica che effettua la Segnalazione di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Secondo l’art. 3, comma 3, d.lgs. 24/2023, i Segnalanti sono:

  1. a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi i dipendenti di cui all’articolo 3 del medesimo decreto, nonché i dipendenti delle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione;
  2. b) i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile, delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
  3. c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato, ivi compresi i lavoratori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o dall’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
  4. d) i lavoratori autonomi, ivi compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81, nonché i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all’articolo 409 del Codice di procedura civile e all’articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  5. e) i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  6. f) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico o del settore privato;
  7. g) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per l’Ente;
  8. h) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico o del settore privato.

I segnalanti sono tutelati dalla legge e possono beneficiare delle tutele previste dalla normativa in caso di ritorsioni. Inoltre, possono mantenere riservata la propria identità.

Cosa è possibile segnalare

Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell’interesse pubblico.

Il whistleblowing non riguarda le lamentele di carattere personale del segnalante, solitamente disciplinate da altre procedure.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il segnalante sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza, anche casualmente, in ragione del rapporto di lavoro e del ruolo rivestito.

Le segnalazioni fondate sul sospetto o sul pettegolezzo non possono invece essere considerate meritevoli di tutela in quanto è necessario tenere conto dell’interesse dei terzi oggetto delle informazioni riportate nella segnalazione ed evitare al contempo che l’amministrazione o l’ente svolga attività ispettive interne che rischiano di essere poco utili e comunque dispendiose.

Resta infine fermo il requisito della veridicità dei fatti a tutela del denunciato.

Come effettuare la segnalazione

Alla luce degli ultimi aggiornamenti normativi, le segnalazioni dovranno avvenire utilizzando l’apposita piattaforma informativa implementata dall’Ente Digital PA – Legality whistleblowing raggiungibile dal link: https://enac.segnalazioni.net.

Accedendo alla piattaforma, attiva a partire dal 17/12/2023, si potranno consultare:

  • le FAQ per avere chiarimenti sull’utilizzo della piattaforma,
  • Cookie policy
  • Approfondimenti in particolare sulle note di riservatezza.

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti sul tema è possibile consultare il Regolamento elaborato dalla Fondazione e disponibile nelle segreterie delle sedi.

Chi gestirà le segnalazioni

Il CdA della fondazione ha incaricato per la gestione delle segnalazioni l’Organismo di Vigilanza (odv@cfpcanossa.it)

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